Whistleblowing

Che cos’è il whistleblowing

Il whistleblowing è lo strumento che consente a lavoratori, collaboratori, consulenti, fornitori e ad altri soggetti che operano nell’ambito di un’organizzazione di segnalare, in modo riservato e protetto, violazioni di norme di legge o comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Lo scopo è rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori, stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Riferimenti normativi

La disciplina del whistleblowing si basa sulla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019. In Italia, la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 24/2023.

Potete trovare questi documenti ai seguenti indirizzi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg

Quali violazioni possono essere segnalate

La direttiva ha l’obiettivo di tutelare le violazioni che incidono sull’interesse pubblico o sull’applicazione del diritto dell’Unione. L’articolo 2 e l’allegato specificano l’ambito di applicazione, che riguarda:

a) violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione relativamente ai settori

i) appalti pubblici;
ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
iii) sicurezza e conformità dei prodotti;
iv) sicurezza dei trasporti;
v) tutela dell’ambiente;
vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;
vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
viii) salute pubblica;
ix) protezione dei consumatori;
x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione;

c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Le segnalazioni devono riguardare fatti concreti e circostanziati di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo

Cosa non rientra nel whistleblowing

Non possono essere gestite tramite il canale whistleblowing le contestazioni o richieste che riguardano esclusivamente l’interesse personale del segnalante e il suo rapporto individuale di lavoro (ad esempio retribuzione, ferie, inquadramento, valutazioni individuali o controversie con il proprio superiore gerarchico).

Le questioni che esulano dal whistleblowing devono essere trattate attraverso i normali canali aziendali (responsabili, ufficio HR, amministrazione, etc.).

Chi può segnalare

Chiunque venga a conoscenza, nel contesto lavorativo, di possibili violazioni normative può effettuare la segnalazione: dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, stagisti e tirocinanti.

Tutela della persona segnalante

La normativa prevede specifiche garanzie per chi effettua una segnalazione in buona fede.

Riservatezza dell’identità

L’identità del segnalante e le informazioni che potrebbero consentirne l’identificazione sono protette e possono essere conosciute esclusivamente dai soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione.

Divieto di ritorsione e protezione da conseguenze disciplinari

Chi effettua una segnalazione in buona fede non può essere sanzionato, discriminato o penalizzato per aver segnalato una presunta violazione, anche quando la violazione segnalata non venga successivamente accertata, purché la segnalazione sia stata effettuata sulla base di ragionevoli motivi per ritenere veritiere le informazioni comunicate.

Obbligo di buona fede

Le tutele si applicano alle segnalazioni effettuate in buona fede e fondate su elementi ragionevoli.

Non sono invece tutelate le segnalazioni effettuate con dolo, ossia quando il segnalante sa che le informazioni sono false. In tali casi possono essere applicate le sanzioni previste dalla legge.

Il sistema whistleblowing di ICONS

Fondazione ICONS ha predisposto un sistema informatico di “Whistleblowing”, a disposizione di chi voglia segnalare situazioni rilevanti. La soluzione applicativa adottata è pienamente conforme alle disposizioni in materia di whistleblowing.

Per le modalità operative, i video tutorial messi a disposizione dal gestore del sistema, in linea con la configurazione attivata, sono consultabili al link di seguito: https://assistenza.mygovernance.it/portal/it/kb/my-whistleblowing

Come si accede e come funziona

Accedere al link https: https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/fondazione-icons/55146/

  1. La segnalazione viene ricevuta dal sistema e il responsabile accusa ricevuta entro 7 giorni dalla ricezione. Se la segnalazione non è di competenza del canale interno, il segnalante viene informato e indirizzato al canale appropriato.
  2. I responsabili designati valutano l’ammissibilità della segnalazione e avviano, se necessario, un’indagine interna. Potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva o un chiarimento tramite il canale sicuro del portale.
  3. Entro 3 mesi dall’avviso di ricevuta, il segnalante riceve un riscontro sulle misure adottate o la motivazione della mancata adozione di misure.

Il sistema consente di effettuare segnalazioni in forma anonima. In ogni caso, anche se scegli di fornire le tue generalità, la tua identità è protetta da protocolli di crittografia e non viene mai divulgata senza il tuo consenso.

L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. Le persone individuate per la gestione delle segnalazioni sono:

  • Gloria Giovannico – HR Officer
  • Elena Gaboardi – Chief Operation Officer
  • Sofia Finzi – HoU

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, tra cui l’assenza o l’inefficacia del canale interno, il rischio di ritorsioni o la presenza di un pericolo imminente per l’interesse pubblico.

Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2026